Lungo Armistizio |
Queste
condizioni armistiziali avranno vigore fino alla firma del trattato di
pace (10-2-1947), atto di natura unilaterale imposto all'Italia
(“diktat”), e accettato dal suo governo postbellico. In esso l'Italia
sarà costretta a riconoscere il principio di aver “intrapreso una
guerra di aggressione” (premessa, cpv. 2°): e pertanto le sue clausole
avranno carattere punitivo. Mutilazioni dei territorio nazionale, rinunzia
alle colonie, riparazioni, limitazioni della sovranità dello Stato,
divieti per gli armamenti anche solo difensivi, restrizioni di ogni
genere: queste condizioni - tutte gravissime - discendono, direttamente,
dai criteri che avevano ispirato l'armistizio nel protocollo definitivo,
per la cui firma s'era scelto il quadrato di una nave inglese e
l'ancoraggio di Malta.
1) 2) Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative alla dislocazione ed alla situazione di tutte le Forze Armate italiane di terra, di mare ed aria, ovunque si trovino, e di tutte le Forze degli alleati dell'Italia che si trovano in Italia od in territori occupati dall'Italia. 3) Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le precauzioni necessarie per salvaguardare gli aerodromi, le installazioni portuali e qualsiasi altro impianto contro cattura od attacco da parte di qualsiasi alleato dell'Italia. Il Comando Supremo italiano prenderà tutte le disposizioni necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico e per usare le Forze Armate disponibili per assicurare la pronta e precisa esecuzione del presente atto e di tutti i suoi provvedimenti. Fatta eccezione per quell'impiego di truppe italiane agli scopi suddetti che potrà essere sanzionato dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, tutte le altre Forze italiane di terra, mare e aria rientreranno e rimarranno in caserma, negli accampamenti o sulle navi in attesa di istruzioni dalle Nazioni Unite per quanto riguarda il loro futuro stato e definitiva destinazione. In via eccezionale, il personale navale si trasferirà in quelle caserme navali che le Nazioni Unite indicheranno. 4) Le Forze italiane di terra mare ed aria, entro il termine che verrà stabilito dalle Nazioni Unite, si ritireranno da tutti i territori fuori dell'Italia che saranno notificati al Governo italiano dalle Nazioni Unite e si trasferiranno in quelle zone che verranno indicate dalle Nazioni Unite. Questi movimenti delle Forze di terra, mare e aria verranno eseguiti secondo le istruzioni che verranno impartite dalle Nazioni Unite e in conformità degli ordini che verranno da esse emanati. Nello stesso modo, tutti i funzionari italiani lasceranno le zone notificate, eccetto coloro ai quali verrà dato il permesso di rimanere da parte delle Nazioni Unite. Coloro ai quali verrà concesso il permesso di rimanere si conformeranno alle istruzioni del Comandante Supremo delle Forze Alleate. 5) Nessuna requisizione, appropriazione, od altre misure coercitive potranno essere effettuate dalle Forze di terra, mare ed aria e da funzionari italiani nei confronti di persone o proprietà nelle zone specificate nel capoverso n. 4. 6) La smobilitazione delle Forze italiane di terra, mare ed aria in eccesso del numero che verrà notificato, dovrà seguire le norme stabilite dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. 7)
Le navi da guerra italiane di tutte le categorie, ausiliarie e da
trasporto saranno riunite, secondo gli ordini, nei porti che verranno
indicati dal Comandante Supremo delle Forze Alleate, ed ogni decisione in
merito a dette navi verrà presa dal Comandante Supremo delle Forze
Alleate. ANNOTAZIONE:
Se alla data dell'armistizio, l'intera flotta da guerra italiana sarà
stata riunita nei porti alleati, questo articolo avrà il seguente tenore: 8) Gli aeroplani italiani di qualsiasi genere non decolleranno dalla terra dall'acqua o dalle navi senza previ ordini del Comandante Supremo delle Forze Alleate. 9) Senza pregiudizio a quanto disposto dagli articoli 14,15 e 28 (A) e (D) che seguono, a tutte le navi Mercantili, da pesca ed altre navi battenti qualsiasi bandiera, a tutti gli aeroplani e ai mezzi di trasporto interno di qualunque nazionalità in territorio italiano o in territorio occupato dall'Italia od in acque italiane dovrà, in attesa di verifica della loro identità o posizione, essere impedito di partire. 10) Il Comando Supremo italiano fornirà tutte le informazioni relative al mezzi navali, militari ed aerei, ad impianti e difese, ai trasporti e mezzi di comunicazione costruiti dall'Italia o dai suoi alleati nel territorio italiano o nelle vicinanze di esso, ai campi di mine od altre ostruzioni ai movimenti per via di terra, mare ed aria, e qualsiasi altra informazione che le Nazioni Unite potranno richiedere in relazione all'uso delle basi italiane o alle operazioni, alla sicurezza o al benessere delle Forze di terra, mare ed aria delle Nazioni Unite. Le Forze e il materiale italiano verranno messi a disposizione delle Nazioni Unite, quando richiesto, per togliere le summenzionate ostruzioni. 11) Il Governo italiano fornirà subito gli elenchi indicanti i quantitativi di tutto il materiale da guerra con l’indicazione della località ove esso si trova. A meno che il Comandante Superiore delle Forze Alleate non decida di farne uso, il materiale da guerra verrà posto in magazzino sotto il controllo che egli potrà stabilire. La destinazione definitiva del materiale da guerra verrà decisa dalle Nazioni Unite. 12) Non dovrà aver luogo alcuna distruzione né danneggiamento, né, fatta eccezione per quanto verrà autorizzato e disposto dalle Nazioni Unite, alcuno spostamento di materiale da guerra, radio, radio localizzazione, o stazione meteorologica, impianti ferroviari, stradali e portuali od altre installazioni, od in via generale di servizi pubblici e privati e di proprietà di qualsiasi sorta ovunque si trovino, e la manutenzione necessaria e le riparazioni saranno a carico delle autorità italiane ("will be the responsability of the italian authorities"). 13) La
fabbricazione, produzione e costruzione del materiale da guerra, la sua
importazione, esportazione e transito, è proibita, fatta eccezione a
quanto verrà disposto dalle Nazioni Unite. 14)
16) Nessun impianto
di radio o di comunicazione a lunga distanza od altri mezzi di
intercomunicazione a terra o galleggianti, sotto controllo italiano, sia
che appartenga all'Italia od altra Nazione non facente parte delle Nazioni
Unite, potrà trasmettere finché disposizioni per il controllo di questi
impianti non saranno state impartite dal Comandante Supremo delle Forze
Alleate. Le autorità italiane si conformeranno alle disposizioni per il
controllo e la censura della stampa e delle altre pubblicazioni, delle
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, della radiodiffusione e di
qualsiasi altro mezzo di intercomunicazione che potrà prescrivere il
Comandante Supremo delle Forze Alleate. 17) Le navi da guerra, ausiliarie, di trasporto e mercantili e altre navi ed aeroplani al servizio delle Nazioni Unite avranno il diritto di usare liberamente le acque territoriali italiane e di sorvolare il territorio italiano. 18) Le Forze delle Nazioni Unite dovranno occupare certe zone del territorio italiano. I territori o le zone in questione verranno notificati di volta in volta dalle Nazioni Unite, e tutte le Forze italiane di terra, mare ed aria, si ritireranno da questi territori o zone in conformità agli ordini emessi dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano quelle dell'art. 4 sopraddetto. Il Comando Supremo italiano garantirà agli Alleati l'uso e l'accesso immediato agli aerodromi e ai porti navali in Italia sotto il suo controllo. 19) Nei territori o zone cui si riferisce l'art. 18, tutte le installazioni navali, militari ed aeree, tutte le centrali elettriche, le raffinerie, i servizi pubblici, i porti, le installazioni per i trasporti e le comunicazioni, i mezzi ed il materiale e quegli impianti e mezzi e altri depositi che potranno essere richiesti dalle Nazioni Unite saranno messi a disposizione in buone condizioni dalle competenti autorità italiane con il personale necessario per il loro funzionamento. Il Governo italiano metterà a disposizione quelle altre risorse o servizi locali che le Nazioni Unite riterranno richiedere. 20) Senza pregiudizio alle disposizioni del presente atto, le Nazioni Unite eserciteranno tutti i diritti di una Potenza occupante nei territori e nelle zone di cui all'art. 18, per la cui amministrazione verrà provveduto mediante la pubblicazione di proclami, ordini e regolamenti. Il personale dei servizi amministrativi, giudiziari e pubblici italiani eseguirà le proprie funzioni sotto il controllo del Comandante in capo alleato a meno che non venga stabilito altrimenti. 21) In aggiunta ai
diritti relativi ai territori italiani occupati descritti negli articoli
dal numero 18 al 20: 22) Il Governo e il popolo italiano si asterranno da ogni azione a danno degli interessi delle Nazioni Unite ed eseguiranno prontamente ed efficacemente tutti gli ordini delle Nazioni Unite. 23) Il Governo
italiano metterà a disposizione la valuta italiana che le Nazioni Unite
domanderanno. 24) Non vi dovranno essere relazioni finanziarie, commerciali e di altro carattere o trattative con o a favore di paesi in guerra con una delle Nazioni Unite o coi territori occupati da detti paesi o da qualsiasi altro paese straniero, salvo con autorizzazione del Comandante in capo alleato o di funzionari designati.
26) In attesa di
ulteriori ordini ai sudditi italiani sarà impedito di lasciare il
territorio italiano eccetto con l'autorizzazione del Comandante Supremo
delle Forze Alleate e in nessun caso essi presteranno servizio per conto
di qualsiasi paese od in qualsiasi dei territori cui si riferisce l'art.
25 (A), né si recheranno in qualsiasi lungo con l'intenzione di
intraprendere lavori per qualsiasi di tali paesi. 27) Il personale e il materiale delle Forze militari, navali ed aeree e la marina mercantile, le navi da pesca ed altre imbarcazioni, i velivoli, i veicoli, ed altri mezzi di trasporto di qualsiasi paese contro il quale una delle Nazioni Unite conduca le ostilità oppure sia occupato da tale paese, saranno passibili di attacco o cattura dovunque essi si trovino entro o sopra il territorio o le acque italiane. 28) 29) Benito Mussolini, i suoi principali associati fascisti e tutte le persone sospette di aver commesso delitti di guerra o reati analoghi, i cui nomi si trovino sugli elenchi che verranno comunicati dalle Nazioni Unite e che ora o in avvenire si trovino in territorio controllato dal Comando militare alleato o dal Governo italiano, saranno immediatamente arrestati e consegnati alle Forze delle Nazioni Unite. Tutti gli ordini impartiti dalle Nazioni Unite a questo riguardo verranno osservati.
31) Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l’eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa. 32) 33) 34) Il Governo italiano eseguirà durante il periodo (di validità) del presente atto quelle misure di disarmamento, smobilitazione e smilitarizzazione che potranno essere prescritte dal Comandante supremo delle Forze alleate. 35) Il Governo italiano fornirà tutte le informazioni e provvederà tutti i documenti occorrenti alle Nazioni Unite. Sarà proibito distruggere o nascondere archivi, verbali, progetti o qualsiasi altro documento o informazione. 36) Il Governo italiano prenderà ed applicherà qualsiasi misura legislativa o di altro genere, che possa essere necessaria per l'esecuzione del presente atto. Le autorità militari e civili italiane si conformeranno a qualsiasi istruzione emanata dal comandante supremo delle forze alleate. 37) Verrà nominata una Commissione di controllo che rappresenterà le Nazioni Unite, incaricata di regolare ed eseguire il presente atto in base agli ordini e alle direttive generali del comandante supremo delle forze alleate. 38) 39) Ogni riferimento alle Forze terresti, navali ed aeree italiane nel presente atto s'intende includere la Milizia fascista e qualsiasi unità militare o paramilitare, formazioni e corpi che potranno essere prescritti dal Comandante Supremo delle Forze Alleate. 40) Il termine "materiali di guerra” nel presente atto indica tutto il materiale specificato in quegli elenchi o definizioni che potranno di tanto in tanto essere pubblicati dalla Commissione di controllo. 41) Il termine
"territorio italiano” comprende tutte le colonie e possedimenti
italiani e ai fini del presente atto (ma senza pregiudizio alla questione
della sovranità) sarà considerata inclusa l'Albania. 42) Il Governo italiano invierà una delegazione al Quartier Generale della Commissione di controllo per rappresentare gli interessi italiani e per trasmettere alle competenti autorità italiane gli ordini della commissione di controllo. 43) Il presente atto entrerà in vigore immediatamente. Rimarrà in forza fino a che sarà sostituito da qualsiasi altro accordo o fino a che non entrerà in vigore il trattato di pace con l'Italia.
Il presente atto è redatto in inglese ed italiano, il testo inglese essendo quello autentico, ed in caso di qualsiasi disputa riguardante la sua interpretazione, la decisione della Commissione di controllo prevarrà”.
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